Sequestro conservativo: le Sezioni Unite penali ampliano i diritti della parte civile

Sequestro conservativo: le Sezioni Unite penali ampliano i diritti della parte civile
04 Maggio 2018: Sequestro conservativo: le Sezioni Unite penali ampliano i diritti della parte civile 04 Maggio 2018

Con la sentenza n. 15290/2018, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione si sono pronunciate in tema di sequestro conservativo, affermando che rientra tra i poteri della parte civile anche quello di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato il provvedimento cautelare reale.

Nel caso affrontato dalla Corte il Tribunale, su istanza presentata dal Fallimento in qualità di parte civile, aveva disposto il sequestro conservativo di alcuni immobili di proprietà degli imputati.

Costoro avevano però impugnato il predetto provvedimento, ottenendo l’annullamento della misura cautelare e la restituzione dei beni.

Avverso tale pronuncia aveva quindi proposto ricorso per cassazione la parte civile, contestando la mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale del riesame e, di conseguenza, la nullità del provvedimento per la mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti, in violazione degli artt. 127, 128 lett. c) e 324 c.p.p..

Il Procuratore Generale aveva invece sostenuto l’inammissibilità del predetto ricorso, atteso che la parte civile non sarebbe legittimata a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l’ordinanza di sequestro conservativo disposto a suo favore, così come previsto dall’art. 325 c.p.p., nonché affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47999/2014.

I Giudici di Piazza Cavour, però, hanno ritenuto di accogliere il ricorso presentato dal Fallimento.

Anzitutto, hanno affermato che la partecipazione al procedimento di riesame deve essere assicurata “a tutti i soggetti "interessati" alla decisione, tra cui, indubbiamente, va compreso chi, come la parte civile, abbia ottenuto in prima battuta il riconoscimento delle sue ragioni cautelari a tutela del credito mediante l'emissione della ordinanza di sequestro conservativo”.

Accertato, quindi, che l’avviso di fissazione dell’udienza camerale deve essere necessariamente comunicato anche alla parte civile, la Corte ha dovuto affrontare una seconda questione, ossia se la parte civile sia legittimata o meno a proporre ricorso in cassazione avverso il provvedimento che decide sull’istanza di riesame.

In questo caso, la Corte ha invece confermato quanto già indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47999/2014, citata anche dal Procuratore generale, atteso che l’art. 325 c.p.p. non contempla la parte civile tra i soggetti legittimati ad impugnare le ordinanze in materia di sequestro conservativo.

Questa conclusione non si porrebbe comunque in contrasto con l'art. 24 Cost., “in quanto ispirata al principio del favor separationis, dal quale emerge il carattere accessorio o subordinato dell'azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest'ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli esclusivamente privatistici della parte civile, la quale, in caso di diniego del sequestro conservativo, non rimane priva di tutela, potendo far valere le sue ragioni in sede civile”.

Pertanto, da una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle norme in questione deriva che "il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell'udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all'udienza” e che solamente nell’ipotesi in cui vi sia stata “mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)".

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale, sezione del riesame, per un nuovo giudizio ex art. 324 c.p.p..

   

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